Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti dei dirigenti delle amministrazioni statali, nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non può superare il doppio del trattamento economico complessivo annuo di un senatore della Repubblica.
7-bis. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010 è abrogato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare apposito decreto legislativo per disciplinare le eventuali esclusioni dalla norma che si rendessero necessarie.