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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.25.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 7, per il triennio 2012-2014, il trattamento complessivo per il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare l'indennità parlamentare di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Per le società pubbliche e private che, a qualsiasi titolo, percepiscano contributi pubblici o agevolazioni fiscali, l'importo dei predetti contributi o agevolazioni è ridotto in misura corrispondente alle somme erogate a qualsiasi titolo ai rispettivi dipendenti oltre il limite di cui al primo periodo.