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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.20.

      Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

      6-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

          6-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.

          6-quater. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.