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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.07.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
      2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
      6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
      7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

      Conseguentemente all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e e le parole: per le donne.

      Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data e che abbiano maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 pari o superiore a 35 anni, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito, se uomini, al momento dalla maturazione di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi se l'anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 era ricompresa tra 39 anni e 39 anni e 11 mesi, a 40 anni e 8 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 38 anni e 38 anni e 11 mesi, a 41 anni e 2 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 37 anni e 37 anni e 11 mesi, a 41 anni e 9 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 36 anni e 36 anni e 11 mesi, a 42 anni se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 35 e 35 anni eli mesi. I predetti requisiti contributivi sono tutti ridotti di 1 anno per le donne».