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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.03.

      Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme sui concorsi pubblici e proroga vigenza graduatorie).

      1. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
      2. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso fino alla data di durata del blocco o limitazione.
      3. Le graduatorie dei concorsi pubblici il cui termine di decorrenza sia precedente al 30 giugno 2012 restano vigenti fino al 30 giugno 2013.