Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).
1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.