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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.020.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.020.

      Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione stipendi manager pubblici).

      1. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare lo stipendio del primo presidente di cassazione.