Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Riduzione stipendi manager pubblici).
1. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare lo stipendio del primo presidente di cassazione.