Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Limite agli stipendi delle cariche pubbliche).
1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni non può superare lo stipendio del primo presidente di cassazione. La disposizione non si applica alle attività di natura professionale né ai contratti d'opera.
2. Per la Banca d'Italia e le Autorità indipendenti non si applica la disposizione di cui al precedente comma. Per queste amministrazioni il trattamento economico onnicomprensivo non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.