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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.017.

      Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 23-bis.
(Trattamento economico dei parlamentari).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
      3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
      4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.
      6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.
      8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.