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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.014.

      Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.
(Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici).

      1. A decorrere dall'anno 2013, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2012 riduzioni di spesa anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
      2. A decorrere dal gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
      3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.