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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.013.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.013.

      Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

          3-bis. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

          «30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta.

      3-quater. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;

          b) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995. n. 481.»:

          c) al comma 19 sostituire le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.», con le seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di molo;»

          d) al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del comma 19 si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.»