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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.011.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

Art. 23-bis.
(Voli blu).

      1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - Voli blu - 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.

      2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.
      3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
      4 . Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.
      5. II Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.
      6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia».