Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse finanziarie per le spese obbligatorie degli enti parco e degli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale sono destinate altresì all'esercizio della rappresentanza legale da parte dei Presidenti dei medesimi enti, ivi compresi i rimborsi per missione alle indennità di funzione ridotte del 10 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.