Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Al fine di contenere la spesa complessiva degli enti pubblici e delle società per azioni a partecipazione maggioritaria pubblica, dalla entrata in vigore della presente legge, i componenti del consiglio di amministrazione non possono superare il numero di tre, compreso il Presidente.
1-ter. Ai componenti dei consigli di amministrazione, così determinatisi, non può essere corrisposto un compenso superiore a 250 mila euro annui.
1-quater. Le disposizioni di cui al commi 1-bis. e 1-ter non si applicano ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.