Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi». In caso di situazioni di eccedenza di personale l'amministrazione può autorizzare l'aspettativa anche per un periodo non superiore a cinque anni.