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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.61.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.61.

      Al comma 6 sostituire il capoverso comma 25 con il seguente:

      25. L'Agenzia opera all'estero attraverso uffici per la promozione degli scambi integrati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Il personale dell'Agenzia all'estero è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Gli uffici operano nel quadro delle funzioni di coordinamento, vigilanza e direzione dei Capi Missione, e in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.