stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.58.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.58.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

      9-bis. Al comma 108 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: «Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».