Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.