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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.28.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. A decorrere dall'anno 2012, il limite di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non trova applicazione per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
      9-ter. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite del 20 per cento è ridotto al 10 per cento per gli enti locali che conseguono nell'esercizio precedente gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

      Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 3 per cento.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento». Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.