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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.21.

      Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

      9-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto è sostituito dai seguenti: Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
      9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 48-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

      1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

          a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie Al, A8 e A9;

          b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

          c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

          d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

          e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

          f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta;

          a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

          c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

          d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

          e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonchè individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento».