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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.10.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al quarto periodo e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.