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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.08.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblicala Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 150, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.