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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.07.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles).

      1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
      2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
      3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.