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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.03.

      Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche).

      1. Per il biennio 2012-2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano per le assunzioni le graduatorie, dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo, di norma, a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime e, comunque, in via prioritaria quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per il biennio 2012-2013, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003 e vigenti al 31 dicembre 2011, è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

22. 02.   Gozi.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglia dei ministri 25 marzo 2011 e successivamente prorogato al 1o gennaio 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 201l, è anticipato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-sexies del decreto-legge n. 78 del 2010.