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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.32.

      Sostituire il comma 11 con il seguente:

      11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato alle quali deve essere altresì assicurata adeguata rappresentanza. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, la quale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente soppresso, anche nei confronti dei terzi. Sino al 31 dicembre 2012 sono sospese le azioni giudiziarie e le procedure esecutive nei confronti dell'EIPLI e del nuovo soggetto avente causa.