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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.31.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.31.

      Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

      10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, è fatto obbligo all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1 comma 1055 legge n. 269 del 2006, e, conseguentemente, al MIPAF di disporre la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle Regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi a far luogo dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012 sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.
      11. Secondo i termini di cui al comma 10, le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti al soggetto costituito o individuato dallo Stato di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale sarà garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente. Fino alla adozione delle misure di cui al comma precedente, le gestione dell'Ente sarà assicurata dalla gestione commissariale in carica, alla quale sarà demandato altresì il compito di portare a termine le procedure gestionali intraprese, anche comportanti l'assunzione di obblighi verso terzi, e di garantire con ogni mezzo la continuità del Servizio Pubblico di Gestione delle Dighe ed i grandi Adduttori, la manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.

ident. 21.1.