Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, la Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10 comma 14 del decreto-legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011.