Al comma 13, nell'allegato A sopprimere le seguenti parole: Agenzia per la sicurezza nucleare e dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. A decorrere della data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 e successive modifiche. Le funzioni e compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 185 del 2011, continuano ad essere esercitati dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA o dall'articolazione organizzativa che sarà individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.