Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati:
a) gli articoli 8, 12 e 21 del Regio Decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501;
b) il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953 n. 1260.