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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.08.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

          a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

          b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

      Conseguentemente:

          1) L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

          2) Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.