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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.011.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».