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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.01.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Soppressione Camere di commercio).

      1. Le Camere di Commercio sono soppresse dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite alle Regioni, che succedono in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
      2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite alle Regioni. Conseguentemente regioni adeguano con propri provvedimenti le dotazioni organiche e subentrano, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato per la loro residua durata.
      4. Gli organi degli Enti soppressi ai sensi del comma 1 cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.