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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
20.06.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 200.000 euro lordi annui.

      Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

      15-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

      23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal lo gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione.