Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Imposta di scopo).
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) la possibilità di includere tra i soggetti passivi anche i soggetti proprietari di immobili nel comune ma non residenti nel comune stesso.