Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento.