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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.13.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

          a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

          b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

          c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

          d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

      2-ter. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 28, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:

          a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

          b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

          c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

          d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

      2-quater. Gli incentivi di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.»

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 3 per cento.