Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada), le parole «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».