Dopo l'articolo 2, aggiungere inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo di perequazione sui rapporti di lavoro con cittadini extra comunitari).
1. Nei rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto a versare al Comune ove risiede il lavoratore extracomunitario un contributo di perequazione pari al 5 per cento del costo del lavoro, da destinare a scopi socio-assistenziali.