Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e collaborazione domestica).
1. Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo precedente, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 5.000 euro e l'importo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, è elevato a 3.000 euro.
2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma precedente, in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote irpef di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotte :
a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 3 per cento.