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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.07.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e collaborazione domestica).

      1. Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo precedente, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 5.000 euro e l'importo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, è elevato a 3.000 euro.
      2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma precedente, in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote irpef di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotte :

          a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

          b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

          c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

          d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 3 per cento.