Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Credito di imposta per investimenti in formazione).
1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, lettera gg) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che investono in formazione su innovazione tecnologica, formazione su prodotto, sofisticazione delle tecniche manageriali, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 20 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi investimenti.