Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).
1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione di cui al precedente comma è fissato nel limite massimo di 500.000 euro.»
Conseguentemente, all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,6 per cento;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,6 per cento;
alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento;
alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9 per cento.