Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).
1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
misure di sostegno al reddito; misure di sostegno alla maternità;
misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.