Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali riferite agli investimenti in tecnologie anticontraffazione).
1. In via sperimentale per i periodi di imposta 2012 e 2013 è concessa l'agevolazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per gli investimenti finalizzati a favorire sistemi di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, nei limiti di una quota pari al 30 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento.