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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.9.

      Al comma 4 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento con le seguenti: sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

      Conseguentemente:

          a) all'articolo 27, capoverso all'articolo 33-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta del Comuni, Province, città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Gli istituti di credito che dovessero rifiutare la forma di garanzia di cui al comma 1 sono escluse dai benefici di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione dei beneficiari di codesta misura sarà stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.