Al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7-ter. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per gli anni 2012 e 2013, per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.
7-quater. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, è emanato il regolamento attraverso il quale sono definite i regolamenti per accedere ai contributi di cui al comma 8-bis.