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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.7.

      Al comma 4 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento con le seguenti: sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

      Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

      8-bis. Le imprese agricole singole o associate, e le aziende agricole che a causa delle ricorrenti calamità naturali o degli svantaggi socio-strutturali non sono in condizione di rientrare da esposizioni debitorie contratte con istituti di credito possono accedere a finanziamenti di soccorso, ad ammortamento ventennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni creditizie, da esposizioni finanziarie o previdenziali, inerenti l'esercizio dell'impresa agricola, singola o associata o dell'azienda agricola a conduzione famigliare. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di finanziamento, redatta conformemente al modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inoltrata all'istituto finanziario prescelto per l'operazione di consolidamento, che provvede a stipulare un contratto di mutuo ed a trasmettere copia conforme della documentazione acquisita al Ministero stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il contributo del pagamento degli interessi sui finanziamenti di soccorso di cui al primo capoverso, nell'ammontare massimo pari ad euro 50.000 per le imprese agricole singole o le aziende agricole e ad euro 100.000 per le imprese associate.