Al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento con le seguenti: sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di conversione del presente decreto che in riferimento alle imprese agricole, singole o associate, e alle aziende agricole:
a) assicuri e consenta la ristrutturazione delle passività, in un termine non inferiore a venti anni, verso il fisco, gli istituti previdenziali ed assicurativi Inps e Inail, eliminando tutte le sanzioni, le more ed eventuali altri oneri;
b) assicuri e consenta la ristrutturazione delle passività in un termine non inferiore ai venti anni favorendo il riaccorpamento dei vari mutui anche, eventualmente, utilizzando la garanzia fideiussoria da parte di Ismea;
c) si provveda, sino all'entrata della presente legge delega, e sino alla data della piena applicazione delle disposizioni di cui ai punti a) e b) e, comunque per un periodo non inferiore ad un anno alla sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle imprese agricole singole e associate, e delle aziende agricole derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie inerenti l'esercizio di impresa.