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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.41.

      Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

      10-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita un'imposta sui patrimoni di valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.
      10-ter. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto, su autovetture, su aerei e su elicotteri, su cavalli da corsa o da equitazione e sulle opere d'arte.
      10-quater. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      4-quinquies. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      10-sexies. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      10-septies. L'aliquota è fissata nella misura dell'1 per cento della base imponibile.
      10-octies. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 4 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 4 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
      10-novies. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      10-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-novies.