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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.29.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.29.

      Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, con le seguenti: sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 3 per cento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per gli interventi di messa in sicurezza del territorio).

      1. Le spese sostenute dalle Regioni e dagli Enti locali nel triennio 2011-2013 per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, nonché per favorire la delocalizzazione degli immobili ubicati nella aree a maggior rischio idrogeologico, non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità.
      2. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, coi modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.