Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imposta non si applica alle comunicazioni di valore inferiore a euro 50.000.
Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento». sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.