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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.28.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'imposta non si applica alle comunicazioni di valore inferiore a euro 50.000.

      Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento». sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.